Art. 4.
(Disposizioni penali).

      1. Chiunque, con violenze, minacce, inganni o abusando della propria autorità, induca una persona maggiorenne a prestare servizi sessuali retribuiti o impedisca alla stessa di abbandonare l'esercizio di tale attività o si appropri indebitamente, in tutto o in parte, dei proventi derivanti dalla medesima attività è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

 

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      2. La pena è raddoppiata se il reato di cui al comma 1 è commesso ai danni di una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
      3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 600-bis e 600-quinquies del codice penale per i reati commessi a danno di minori.