1. Chiunque, con violenze, minacce, inganni o abusando della propria autorità, induca una persona maggiorenne a prestare servizi sessuali retribuiti o impedisca alla stessa di abbandonare l'esercizio di tale attività o si appropri indebitamente, in tutto o in parte, dei proventi derivanti dalla medesima attività è punito con la reclusione da sei a dieci anni.